Cari amici di Umbria Ciclistica. Vogliamo condividere con voi una amara e grave questione.
Da quando siamo partiti con questo nostro gruppo, ci siamo detti di essere capisaldi di trasparenza, democrazia, dialogo e rispetto delle regole.
Bene. Come possiamo pensare di approntare il rinnovo cariche in Umbria, quando i nostri vertici FCI palesano strane incongruenze tipo quelle sotto riportate:
Renzo RISTUCCIA Supplente Commissione Disciplinare Nazionale Federale
L’avvocato Carlo Ristuccia è tesserato da parecchi anni per il club affiliato al CSI Petit Velò (almeno dal 2007), club del quale era Presidente sino allo scorso anno il Procuratore Federale Gianluca Santilli.
Giorgio DE ARCANGELIS CORTE FEDERALE Componente Effettivo
L' Avv. De Arcangelis nel 2008, come pure nel 2007 era tesserato con il club Gs Monsters affiliato all’Udace col quale ha gareggiato sino al 1° maggio 2008, mentre dall’11 maggio successivo risultava tesserato per il Club Petit Velò di Gianluca Santilli, affiliato al CSI.
Emiliano CELLI Componente Commissione Disciplinare Nazionale Federale
Il caso di conflitto di interesse dell’avvocato Emiliano Celli non riguarda l’attività sportiva di ciclista amatore agonista, bensì uno dei più gravi casi di obbligo di astensione stabiliti dai regolamenti e bellamente ignorati dagli Organi di Giustizia Federali e del Coni.
L’avvocato Emiliano Celli risulta operare presso lo studio Lexjus Sinacta e quindi essere collaboratore o subordinato dell’avvocato Gianluca Santilli, Managing Partner dello stesso studio.
Si tratta di una cosa a dir poco inaudita.
Un componente della Commissione Disciplinare Nazionale Federale (organo giudicante) è collaboratore (forse pure un subordinato) del Procuratore Federale Santilli (organo inquirente). Cosa che contrasta con l'articolo 35 dello Statuto FCI e con l'Art. 51 del Codice di Procedura Civile.
"STATUTO FCI Art. 35 - ORGANI DI GIUSTIZIA E DISCIPLINA
2. Gli Organi di Giustizia Sportiva, sono tenuti ad operare secondo i principi di Giustizia Sportiva deliberati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.l., assicurando la difesa in ogni stato e grado del processo, in analogia con le norme dell'ordinamento statuale. Sono previsti gli istituti della revisione, della ricusazione e dell'astensione.
Vediamo cosa prevede al riguardo l’ordinamento statuale.
Codice di Procedura Civile
http://www.altalex.com/index.php?idnot=33724
Art. 51 (Astensione del giudice) - Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale
abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, e' amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi: quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore."
Come possiamo cercare di cambiare le cose con questa situazione?
Solo grazie al vostro aiuto.
Non ci abbattiamo di certo, perchè la passione e l'amore per il ciclismo superano tutto.
Per chi volesse consultare il documento completo da cui abbiamo tratto queste notizie ecco il link:
http://www.pdf-archive.com/2012/11/11/federciclismo-gli-allegri-organi-dell-ingiustizia/#
cliccate in basso su download file.
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